Titolo: Cina
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 2. Imposte considerate
1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché, le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l’Accordo sono in particolare: a) per quanto concerne la Repubblica Popolare Cinese: I) l’imposta sul reddito delle persone fisiche; II) l’imposta sul reddito delle joint ventures con investimenti cinesi ed esteri; III) l’imposta sul reddito delle imprese estere; e IV) l’imposta locale sui redditi, (qui di seguito indicate quali “imposta cinese”); b) per quanto concerne la Repubblica italiana: I) l’imposta sul reddito delle persone fisiche; II) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche; III) l’imposta locale sui redditi; ancorché, riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”).
4. L’Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte indicate al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali entro un ragionevole periodo di tempo dopo tali modifiche.