Titolo: Cina
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 3. Definizioni generali
1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “Cina” designa la Repubblica Popolare Cinese; quando usato in senso geografico, designa tutto il territorio della Repubblica Popolare Cinese, compreso il suo mare territoriale, a cui si applica la legislazione fiscale cinese, ed ogni zona al di l del suo mare territoriale, su cui la Repubblica Popolare Cinese esercita i diritti di sovranità per l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse del fondo e del sottosuolo marino e delle risorse delle acque sovrastanti in conformità del diritto internazionale;
b) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali italiane che, in conformità del diritto consuetudinario internazionale e della legislazione italiana relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere indicate come zone all’interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell’Italia con riguardo al fondo ed al sottosuolo marino ed alle risorse naturali;
c) i termini “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano, come il contesto richiede, l’Italia o la Cina;
d) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine “società” designa qualsiasi persone giuridica o qualsiasi ente che è considerato persone giuridica ai fini fiscali;
f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano, rispettivamente, un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
g) per “traffico internazionale” s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede centrale o la sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell’altro stato contraente;
h) il termine “nazionali” designa: I) ogni persona fisica che possiede la nazionalità di uno Stato contraente; II) ogni persona giuridica, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) il termine “autorità competente” designa: I) per quanto concerne la Cina: il Ministero delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato; II) per quanto concerne la Repubblica Italiana: il Ministero delle Finanze.
2. Per l’applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte cui si applica il presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.