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Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Cina

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Titolo: Cina

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 5. Stabile organizzazione
1. Ai fini del presente Accordo, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari attraverso la quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione o le attività di supervisione ad essi collegata, ma solo quando detto cantiere, o attività si protragga per un periodo superiore a sei mesi; h) le prestazioni di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un’impresa di uno Stato contraente per mezzo di impiegati o di altro personale nell’altro Stato contraente, purché, tali attività si protraggano per lo stesso progetto o per un progetto collegato per un periodo o per periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell’arco di dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di esercitare qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente a cui si applicano le disposizioni del paragrafo 5 – che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente, ha ed abitualmente esercita il potere di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto primo Stato contraente con riguardo ad ogni attività che tale persona svolge per conto dell’impresa, salvo il caso in cui le sue attività siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 3 le quali, se esercitate per mezzo della sede fissa di affari, non qualificherebbero questa sede fissa di affari come una stabile organizzazione, in base alle disposizioni di detto paragrafo.
5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta impresa, esso non è considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente, ai sensi del presente paragrafo.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dall’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per s, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

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