Titolo: Cina
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 14. Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di attività professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato contraente; tuttavia, detti redditi sono imponibili anche nell’altro stato contraente nelle seguenti circostanze: a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio delle proprie attività; in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui sono imputati a detta base fissa; o b) se egli soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno solare considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui derivino dalle proprie attività svolte in detto altro Stato.
2. L’espressione “professioni indipendenti” comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché, le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.