Titolo: Cina
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 15. Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente possono essere tassati soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno solare considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in relazione ad un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede centrale o la sede della direzione effettiva dell’impresa.