NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Cina

Scarica il pdf

Titolo: Cina

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 17. Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché, di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che gli artisti dello spettacolo o gli sportivi che sono residenti di uno Stato contraente ritraggono dalle prestazioni esercitate nell’altro Stato contraente in base ad un programma di scambi culturali tra i Governi di entrambi gli Stati contraenti sono esenti da imposizione in detto altro Stato contraente.

Articoli correlati
28 Febbraio 2025
Anc: antiriciclaggio, il consiglio nazionale riveda le regole tecniche

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un comunicato stampa dell' Anc (Associazione...

28 Febbraio 2025
Contratti di lavoro esenti da imposta di bollo: la conferma dell’Agenzia

L’esenzione dall’imposta di bollo si applica anche ai contratti tra un Comune e un...

28 Febbraio 2025
IVA ordinaria per i concerti virtuali con visori VR

L’assenza di un’esecuzione musicale dal vivo e l’utilizzo di basi preregistrate...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto