Titolo: Cina
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 17. Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché, di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che gli artisti dello spettacolo o gli sportivi che sono residenti di uno Stato contraente ritraggono dalle prestazioni esercitate nell’altro Stato contraente in base ad un programma di scambi culturali tra i Governi di entrambi gli Stati contraenti sono esenti da imposizione in detto altro Stato contraente.