Titolo: Cina
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 20. Insegnanti e ricercatori
Una persona fisica che è o che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell’altro Stato contraente e soggiorna in detto primo Stato contraente allo scopo di insegnare, tenere conferenze o di effettuare ricerche presso una università, un istituto d’istruzione superiore, una scuola o un istituto di istruzione o ricerca scientifica è esente da imposizione in detto primo Stato per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale insegnamento, conferenze o ricerca, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del suo primo arrivo nel detto primo Stato contraente.