Titolo: Cina
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 21. Studenti e apprendisti
1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante che è o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente un residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto primo Stato unicamente ai fini di istruzione o di apprendistato riceve per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato non sono imponibili in detto Stato contraente.
2. Le remunerazioni che uno studente, un apprendista o un tirocinante che è o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente un residente dell’altro Stato contraente riceve in relazione ad un impiego che esercita in detto primo Stato ai fini di istruzione o di apprendistato non sono imponibili in detto primo Stato.
3. Le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono applicate solamente per un periodo di tempo che è ragionevolmente o usualmente necessario per completare l’istruzione o l’apprendistato intrapreso, ma in nessun caso una persona goderà dei benefici del paragrafo 1 del presente articolo per più di 5 anni dall’inizio di tale istruzione o apprendistato.