Titolo: Cina
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 22. Redditi non espressamente menzionati
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non siano stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili, definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario dei redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14 .
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono trattati negli articoli precedenti del presente Accordo e provenienti dall’altro Stato contraente sono imponibili nell’altro Stato contraente.