Titolo: Cina
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 23. Eliminazione della doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata conformemente ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Cina, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate all’articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Cina, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Nel caso di un residente della Cina: – quando un residente della Repubblica Popolare Cinese percepisce un reddito dall’Italia, l’ammontare dell’imposta dovuta in Italia su tale reddito ai sensi delle disposizioni del presente Accordo è concesso un credito sull’imposta cinese applicata a tale residente; l’ammontare del credito, tuttavia, non deve eccedere l’ammontare dell’imposta cinese calcolata su tale reddito conformemente alla legislazione ed alla normativa fiscale della Repubblica Popolare Cinese; quando il reddito proveniente dall’Italia è un dividendo pagato da una società residente dell’Italia ad una società residente della Repubblica Popolare Cinese che possiede non meno del 10 per cento delle azioni della società che paga i dividendi, il credito terrà conto dell’imposta dovuta in Italia dalla società che paga i dividendi in relazione al proprio reddito.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l’imposta sugli utili di impresa, sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per un periodo di tempo limitato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare complessivo nel caso degli utili di impresa e per un ammontare non superiore: a) al 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi e degli interessi di cui agli articoli 10 e 11; b) al 15 per cento dell’ammontare lordo dei canoni di cui all’articolo 12.