Titolo: Cina
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 25. Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme al presente Accordo, egli può, nonostante i ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo .
2. Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, far del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all’Accordo.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi 2 e 3. Qualora venga ritenuto opportuno per raggiungere un accordo, i rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti potranno incontrarsi per uno scambio verbale di opinioni.