Titolo: Cina
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 27. Agenti diplomatici e funzionari consolari
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.