Titolo: Cina
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 28. Entrata in vigore
Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui avverrà lo scambio delle note diplomatiche indicanti l’avvenuto completamento delle procedure legali interne necessarie in ogni Paese per l’entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo si applicherà con riferimento ai redditi realizzati nel periodo d’imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio immediatamente successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Accordo.