NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Cina

Scarica il pdf

Titolo: Cina

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 29. Denuncia
Il presente Accordo rimarrà in vigore illimitatamente, ma ciascuno Stato contraente può il, o prima del, trenta giugno di ogni anno solare che inizia successivamente alla scadenza di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, notificarne la cessazione per iscritto all’altro Stato contraente per via diplomatica. In tal caso il presente Accordo cesserà di avere effetto con riferimento ai redditi realizzati nel periodo d’imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell’anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia. Fatto in duplice esemplare a Beijing il giorno 31 ottobre 1986, nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese.

Articoli correlati
12 Luglio 2024
Sistema tessera sanitaria: aggiunte nuove funzionalità

Il sistema tessera sanitaria è stato recentemente aggiornato per includere nuove...

12 Luglio 2024
Aggiornamento dei Paesi dello scambio automatico conti finanziari

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato un decreto, disponibile...

12 Luglio 2024
Come correggere le anomalie degli aiuti di Stato non registrati

L’Amministrazione finanziaria comunica ai contribuenti le irregolarità che hanno...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto