Titolo: Cina
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 29. Denuncia
Il presente Accordo rimarrà in vigore illimitatamente, ma ciascuno Stato contraente può il, o prima del, trenta giugno di ogni anno solare che inizia successivamente alla scadenza di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, notificarne la cessazione per iscritto all’altro Stato contraente per via diplomatica. In tal caso il presente Accordo cesserà di avere effetto con riferimento ai redditi realizzati nel periodo d’imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell’anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia. Fatto in duplice esemplare a Beijing il giorno 31 ottobre 1986, nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese.