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Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Cina

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Titolo: Cina

Sezione: Protocollo

PROTOCOLLO all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. All’atto della firma dell’Accordo concluso in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante del predetto Accordo. Resta inteso:
a. che, qualora fosse successivamente introdotta una imposta sul patrimonio, l’Accordo si applicherà anche a tale imposta e la doppia imposizione sarà evitata in conformità alle disposizioni dell’articolo 23;
b. che, con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 7 dell’Accordo, non è ammessa alcuna deduzione relativa a somme (diverse dai rimborsi di spese effettive) pagate o attribuite da una stabile organizzazione di un’impresa alla sede centrale dell’impresa o ad altri suoi uffici, a titolo di: I – canoni, compensi o altri simili pagamenti in corrispettivo per l’uso di brevetti o altri diritti; II – provvigioni, per specifici servizi resi o per attività di direzione; e III – interessi su prestiti in favore della stabile organizzazione, salvo il caso in cui l’impresa sia un istituto bancario; c. che, con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 10, il termine “dividendi” comprende gli utili distribuiti da “joint-ventures”;
d. che, con riferimento al paragrafo 4 dell’articolo 11, il termine “interessi” comprende anche ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono; che, I – con riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 12, nell’applicare la presente disposizione le somme provenienti dall’uso o dalla concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche sono imponibili in ragione del 70% dell’ammontare lordo dei canoni; II – con ulteriore riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 12, l’imposta ivi prevista si applica, nel caso in cui in un contratto misto siano comprese la fornitura di “know – how” tecnico e la vendita di attrezzature o macchinari, soltanto sul pagamento relativo al “know – how”; III – con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 12, la definizione del termine “canoni” comprende i pagamenti per l’utilizzo di “know – how”;
f. che, con riferimento all’ultima frase del paragrafo 4 dell’articolo 10, del paragrafo 5 dell’articolo 11, del paragrafo 4 dell’articolo 12 e del paragrafo 2 dell’articolo 22, le disposizioni ivi contenute non impediscono a ciascuno Stato contraente di applicare la propria legislazione nazionale, purché, non sia contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 del presente Accordo;
g. che, con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 25, l’espressione “nonostante i ricorsi previsti dalla legislazione nazionale” significa che la attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne una applicazione delle imposte non conforme al presente Accordo;
h. che, le imposte riscosse in Italia mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente se il diritto alla riscossione di dette imposte è limitato dalle disposizioni del presente Accordo. Le istanze di rimborso che saranno presentate nei termini stabiliti dalla legislazione italiana devono essere corredate da un attestato ufficiale della relativa autorità competente cinese certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all’applicazione dei benefici previsti dal presente Accordo. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità all’articolo 25 del presente Accordo, le modalità di applicazione delle precedenti disposizioni. Tuttavia, la presente disposizione non impedisce alle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo una prassi diversa dai rimborsi per la concessione delle riduzioni d’imposta prevista dal presente Accordo. Fatto in duplice esemplare a Beijing il giorno 31 ottobre 1986, nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, e prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese.

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986 (Gazz. Uff. n. 277 del 27 novembre 1990). Il giorno 13 novembre 1990 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 31 ottobre 1989, n. 376, pubblicata nel supplemento ordinario n. 88 alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1989. In conformità all’art. 28 l’accordo entrerà in vigore il 31 dicembre 1990.

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