Titolo: Danimarca
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 3. Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “Danimarca” designa il Regno di Danimarca, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale della Danimarca le quali, ai sensi della legislazione danese ed in conformità del diritto internazionale, sono state o possono in futuro essere considerate come zone sulle quali la Danimarca può esercitare diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali del fondo o del sottosuolo marino; il termine non comprende le Isole Faroe e la Groenlandia;
b) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell’Italia che, in conformità della legislazione italiana concernente l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all’interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell’Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali;
c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano, come il contesto richiede, la Danimarca o l’Italia;
d) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
g) il termine “nazionali” designa: 1) le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
h) per “traffico internazionale” s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localit situate nell’altro Stato contraente;
i) l’espressione “autorità competente” designa: 1) per quanto concerne la Danimarca: il Ministro per il Reddito Nazionale, le Dogane e le Accise (Inland Revenue, Customs and Excise) o il suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l’Italia il Ministero delle finanze.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad essere è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.