Titolo: Danimarca
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 8. Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (“pool”), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
4. Per quanto riguarda gli utili realizzati dal Consorzio di trasporto aereo danese, norvegese e svedese, conosciuto come “Scandinavian Airlines System (SAS)”, le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano unicamente alla parte degli utili proporzionale alla quota di partecipazione al Consorzio detenuta dalla “Det Danske Luftfartsselskab (DDL)”, consorziata danese della “Scandinavian Airlines System (SAS)”.