Titolo: Danimarca
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 14. Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.
2. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché, le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.