Titolo: Danimarca
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 17 Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione e in qualità di musicista, nonché, di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate.