Titolo: Danimarca
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 20. Professori ed insegnanti
Le remunerazioni che un professore od un insegnante, il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche per un periodo inferiore ad una anno presso una università od altro analogo istituto d’insegnamento e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente riceve per tale insegnamento o ricerca, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.