Titolo: Danimarca
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 22. Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, qualora beneficiario di detto reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.