Titolo: Danimarca
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 24. Metodo per evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Danimarca, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Danimarca, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta sua richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana .
3. a) Se un residente della Danimarca riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Danimarca deve accordare: 1) una deduzione dall’imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all’imposta sul reddito pagata in Italia; 2) una deduzione dall’imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all’imposta sul patrimonio pagata in Italia. b) In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere la quota dell’imposta sul reddito o dell’imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.
4. Se un residente di uno Stato contraente riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente, detto primo Stato può includere nella base imponibile detti redditi o detto patrimonio, ma deve accordare una deduzione dall’imposta sul reddito o sul patrimonio di ammontare pari alla quota dell’imposta sul reddito o dell’imposta sul patrimonio attribuibile ai redditi provenienti da detto Stato o al patrimonio ivi posseduto, a seconda dei casi .
5. Se ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, le imposte cui si applica la presente Convenzione non sono prelevate, in tutto o in parte, per un periodo limitato di tempo, tali imposte non prelevate, in tutto o in parte, si considerano come pagate ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti del presente articolo.