Titolo: Danimarca
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 28. Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. Art. 28-bis. Attività connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all’estrazione di idrocarburi 1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 5 (Stabile organizzazione) e dell’articolo 14 (Professioni indipendenti), si ritiene che una persona, residente di uno Stato contraente, che svolge nell’altro Stato contraente attività connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all’estrazione di idrocarburi situati in detto altro Stato, eserciti tali attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione o di una base fissa ivi situata.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se le attività sono svolte per un periodo non superiore a 90 giorni complessivi nell’arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si ritiene che le attività svolte da una impresa collegata ad un’altra impresa ai sensi dell’articolo 9 (Imprese collegate) siano svolte dall’impresa a cui essa è collegata se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest’ultima impresa.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 le attività svolte in alto mare (off-shore) a mezzo di navi nell’ambito di attività di prospezione preliminare e di perforazione costituiscono stabile organizzazione solo se le attività sono svolte per un periodo superiore a 180 giorni complessivi nell’arco di 12 mesi. Tuttavia, ai fini del presente paragrafo, si considera che le attività svolte da un’impresa collegata ad un’altra impresa ai sensi dell’articolo 9 (Imprese associate) siano svolte dall’impresa a cui essa è collegata se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte da quest’ultima impresa.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli utili derivanti ad un residente di uno Stato contraente dal trasporto per nave o aeromobile di approvigionamenti o di personale verso il luogo in cui vengono svolte, nell’altro Stato contraente, attività di alto mare (off-shore) connesse alla prospezione preliminare, alla ricerca o all’estrazione di idrocarburi o dall’esercizio di rimorchiatori e di analoghi natanti nell’ambito di tali attività, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
5. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività dipendente svolta a bordo di una nave o di un aeromobile considerati al paragrafo 4 sono imponibili in conformità al paragrafo 3 dell’articolo 15 (Lavoro subordinato).