Titolo: Danimarca
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 31. Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica od approvazione in conformità delle procedure costituzionali di ciascuno Stato contraente. Gli Stati contraenti si scambieranno gli strumenti di ratifica o di approvazione a Copenhagen non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione e le sue disposizioni si applicheranno: a) per quanto concerne la Danimarca, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1ø gennaio 1978 ed al patrimonio imponibile per l’anno solare 1978; b) per quanto concerne l’Italia, ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1978.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento d’imposta cui d diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi d’imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio 1978 e fino all’entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dall’entrata in vigore della Convenzione stessa o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l’imposta. La presente disposizione non è diretta a limitare i termini più ampi eventualmente previsti a tal fine in favore del residente medesimo dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare i rimborsi o gli accreditamenti.
4. La Convenzione attualmente in vigore per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Copenhagen il 10 marzo 1965, cesserà di avere effetto all’atto dall’entrata in vigore della presente Convenzione.