Titolo: Danimarca
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 32. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente potrà notificarne la cessazione all’altro Stato, per via diplomatica, almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d’imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell’anno solare successivo a quello della denuncia e, con riferimento al patrimonio imponibile, per l’anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Copenhagen il giorno 26 febbraio del 1980 in duplice esemplare in lingua italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di contestazione.