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Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Danimarca

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Titolo: Danimarca

Sezione: Protocollo

PROTOCOLLO aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della detta Convenzione. Resta inteso:
a) che, con riferimento alle disposizioni dell’articolo 2, se un’imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà anche a tale imposta;
b) che, con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 7, per “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione” si intendono le spese direttamente connesse con attività della stabile organizzazione;
c) che, con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 15, le remunerazioni percepite da un residente della Danimarca in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di un aeromobile in traffico internazionale dal consorzio “Scandinavian Airlines System (SAS)” sono imponibili ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 15;
d) che l’imposta danese sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà portata in deduzione dall’imposta sul patrimonio, eventualmente istituita in un secondo tempo in Italia, con le modalità stabilite ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 24;
e) che, con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 26 l’espressione “indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale” significa che l’attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un’applicazione delle imposte italiane non conforme alla Convenzione;
f) le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 30 non impediscono alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l’applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Copenhagen il giorno 26 febbraio del 1980 in lingua italiana, danese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di contestazioni.

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 (Gazz. Uff. n. 137 del 20 maggio 1983). Il giorno 25 marzo 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 agosto 1982 n. 745, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 ottobre 1982. In conformità all’art. 31, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il giorno 25 marzo 1983.  

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