Titolo: Germania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 10. Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. In deroga al paragrafo 2, l’imposta sui dividendi pagati da una società di capitali residente della Repubblica italiana ad una società residente della Repubblica federale di Germania che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale sociale della prima società non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
4. Le persone residenti dell’Italia che non sono sottoposte, ai sensi della legislazione fiscale della Repubblica federale di Germania, all’obbligazione tributaria illimitata sui dividendi loro versati da una società residente della Repubblica federale di Germania, hanno diritto al rimborso dell’imposta di conguaglio compresa nell’ambito dell’imposta sulle società, (“Vergìtung des Erh”hungsbetrages”) tenendo conto delle norme del paragrafo 52 – K”rpershaftsteuergesetz della Repubblica federale di Germania.
5. Una società della Repubblica federale di Germania che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale sociale di una società di capitali residente della Repubblica italiana e che riceve dei dividendi distribuiti da quest’ultima società ha diritto al rimborso dell’ammontare corrispondente alla maggiorazione di conguaglio afferente tali dividendi quando la stessa è stata effettivamente versata dalla società in relazione a detti dividendi, fatta salva la deduzione dell’imposta prevista al paragrafo 3 del presente articolo. Detto rimborso deve essere richiesto, nei termini previsti dalla legislazione italiana, per il tramite della società distributrice che, in questo caso, agisce in nome e per conto della società residente della Repubblica federale di Germania. Detta disposizione si applica ai dividendi la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione. La società distributrice può pagare l’ammontare rimborsabile ad una società della Repubblica federale di Germania al momento del pagamento dei dividendi a quest’ultima spettanti e detrarne l’importo nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento. Una società della Repubblica federale di Germania ha diritto al pagamento dell’ammontare corrispondente alla maggiorazione di conguaglio qualora sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi ed abbia posseduto le azioni durante un periodo di almeno dodici mesi antecedente tale data. Nel caso di una successiva rettifica in aumento del reddito imponibile della società distributrice o nel caso di un recupero a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell’imposta dovuta dalla società per il periodo fiscale nel corso del quale la rettifica è divenuta definitiva è limitata alla parte dell’imposta relativa ai dividendi assoggettati alla maggiorazione di conguaglio (ed effettivamente versata all’Erario).
6. Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa: a) gli utili distribuiti su azioni, compresi i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili (ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni in società a responsabilità limitata) ad eccezione dei crediti, e b) gli altri redditi assoggettati al medesimo regime fiscale degli utili distribuiti su azioni secondo la legislazione dello Stato di cui la società distributrice è residente e, ai fini dell’imposizione nella Repubblica federale di Germania, i redditi che uno “stiller Gesellschafter” (accomandatario) ai sensi della legislazione fiscale tedesca ritrae dalla sua partecipazione in tale qualità in un’impresa commerciale, industriale o artigianale, nonché, le distribuzioni relative a quote di un fondo d’investimento.
7. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna (5).
8. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né, prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utile o redditi realizzati in detto altro Stato.