Titolo: Germania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 11. Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato (5).
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la persona che riceve gli interessi è residente, se detta persona è il beneficiario effettivo di tali interessi e se gli stessi sono pagati: a) in connessione con la vendita a credito di merci consegnate da un’impresa ad un’altra impresa, b) in connessione con la vendita a credito di un’attrezzatura industriale, commerciale o scientifica, c) in forza di un’obbligazione, di una cambiale, di un buono o di un altro analogo titolo del Governo di uno Stato contraente o di un Land, o di una delle loro suddivisioni politiche o amministrative, o enti locali, o d) al Governo di uno Stato contraente o di un Land, o ad una delle loro suddivisioni politiche o amministrative oppure alla banca centrale di uno Stato contraente.
4. Ai fini del presente articolo il termine “interessi” designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché, ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. Tuttavia, il termine “interessi” non comprende i redditi contemplati dall’articolo 10.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente, secondo la propria legislazione interna (6).
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, un Land, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione, o una base fissa, per le cui necessità è stato contratto il debito generatore degli interessi, e che ne sopporta l’onere, si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.