Titolo: Germania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 17. Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché, di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano agli artisti professionisti dello spettacolo ed agli sportivi il cui soggiorno in uno Stato contraente è totalmente od essenzialmente finanziato con fondi pubblici dell’altro Stato contraente, di un Land, di una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale.