Titolo: Germania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 18. Pensioni
Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.