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Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Germania

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Titolo: Germania

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 19. Funzioni pubbliche   
1. a) Le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da un Land, da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detto Land o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato in cui i servizi sono resi qualora il beneficiario delle remunerazioni sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalità di detto Stato, senza possedere quella dell’altro Stato, o ii) senza avere la nazionalità dell’altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi (5) (6).
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da un Land, da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detto Land o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se il beneficiario è un residente di tale Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato da dove provengono le pensioni (7).
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da un Land, da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dai servizi od enti seguenti: a) per quanto concerne la Repubblica italiana: – la Banca d’Italia, – le Ferrovie dello Stato (F.S.), – l’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (PP.TT.), b) per quanto concerne la Repubblica federale di Germania: – la “Deutsche Bundesbank”, – la “Deutsche Bundesbahn”, – la “Deutsche Bundespost”.
4. Le pensioni ed ogni altro assegno, periodico o non, pagati in base alla legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente da parte di detto Stato, di un Land o da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale o persona giuridica di diritto pubblico, sono imponibili soltanto in detto Stato se il beneficiario ha la nazionalità di tale Stato senza possedere quella dell’altro Stato contraente.
5. Le indennità concesse sotto forma di pensioni, rendite vitalizie ed altre prestazioni periodiche o non, da parte di uno Stato contraente, di un Land o da una loro suddivisione politica o amministrativa o ente locale a titolo di risarcimento di danni subiti a seguito di attività di guerra o di persecuzioni politiche sono imponibili soltanto in detto Stato.

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