Titolo: Germania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 20. Studenti ed apprendisti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.