Titolo: Germania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 21. Insegnanti
Una persona fisica che, su invito sia di uno Stato contraente, che di un’università, di un istituto di insegnamento superiore, di una scuola, di un museo o di un’altra istituzione culturale di detto Stato contraente, ovvero nel quadro di uno scambio culturale a carattere ufficiale, soggiorna in tale Stato contraente per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare, di tenere dei corsi o di svolgere ricerche in uno dei detti istituti, e che è un residente dell’altro Stato contraente o lo era immediatamente prima di soggiornare nel primo Stato, è esente da imposta in quest’ultimo Stato relativamente alle remunerazioni che percepisce per tali attività, a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.