Titolo: Germania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 23. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito dai beni immobili previsti all’articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell’altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché, dai beni mobili destinati al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa.
4. Ogni altro elemento dei patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.