Titolo: Germania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 24. Disposizioni per evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo (5)
2. a) Fatto salvo il capoverso b), se un residente della Repubblica italiana riceve elementi di reddito imponibili nella Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata nella Repubblica federale di Germania, (ivi compresa, se del caso, l’imposta sulle attività commerciali industriali ed artigianali nei limiti in cui essa sia prelevata sugli utili), ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato nella Repubblica italiana ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. b) Sono esclusi dalla base imponibile delle imposte italiane i redditi derivanti dai dividendi di cui all’articolo 10, paragrafo 6, capoverso a), pagati ad una società (diversa da una società di persone) residente della Repubblica italiana da parte di una società residente della Repubblica federale di Germania il cui capitale sociale è direttamente detenuto per almeno il 25 per cento dalla società italiana (6).
3. Per quanto concerne i residenti della Repubblica federale di Germania l’imposta sarà determinata nel modo seguente: a) fatte salve le disposizioni del capoverso b), sono esclusi dalla base imponibile dell’imposta tedesca i redditi provenienti dalla Repubblica italiana e gli elementi del patrimonio situati nella Repubblica italiana che sono imponibili nella Repubblica italiana in base alla presente Convenzione. Tuttavia, la Repubblica federale di Germania conserva il diritto di tener conto, nella determinazione dell’aliquota dell’imposta, dei redditi e degli elementi del patrimonio così esclusi. Per quanto concerne i redditi derivanti dai dividendi di cui all’articolo 10, paragrafo 6, capoverso a), le disposizioni che precedono sono applicabili soltanto se i dividendi sono pagati ad una società (diversa da una società di persone) residente della Repubblica federale di Germania da parte di una società residente della Repubblica italiana il cui capitale è direttamente detenuto per almeno il 10 per cento dalla società tedesca. Ai fini dell’imposizione del patrimonio sono parimenti escluse dalla base imponibile dell’imposta tedesca le partecipazioni i cui dividendi, in caso di distribuzione, sarebbero esclusi dalla base imponibile dell’imposta ai sensi della frase precedente (7). b) l’imposta italiana prelevata in conformità alla legislazione della Repubblica italiana ed alla presente Convenzione sui seguenti redditi provenienti dalla Repubblica italiana, è detratta dall’imposta tedesca sul reddito o sulle società gravante su: i) i dividendi di cui all’articolo 10 che non sono menzionati al capoverso a); ii) gli interessi di cui all’articolo 11; iii) i canoni di cui all’articolo 12; IV) i redditi e le remunerazioni menzionate agli articoli 16 e 17. L’imposta italiana da detrarre in base a quanto precede non può tuttavia eccedere la quota dell’imposta tedesca calcolata prima della detrazione, corrispondente ai redditi imponibili nella Repubblica italiana (8) (9).