Titolo: Germania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 27. Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati contraenti relativa alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione, nonché, per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete come le informazioni ottenute in applicazione della legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi, a condizione che l’autorità competente dell’altro Stato contraente non vi si opponga.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo: a) di adottare misure amministrative in deroga alla propria legislazione ed alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.