Titolo: Germania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 28. Membri di missioni diplomatiche e di sedi consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di sedi consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.