Titolo: Germania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 31. Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica e si applicherà: a) alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per i periodi d’imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell’anno solare successivo a quello nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti di ratifica ; b) alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sui dividendi, sugli interessi e sui canoni versati il, o successivamente al, 1ø gennaio dell’anno solare successivo a quello nel corso del quale sono stati scambiati gli strumenti di ratifica.
3. La Convenzione conclusa tra la Germania e l’Italia per evitare le doppie imposizioni e risolvere talune altre questioni in materia di imposte dirette firmata a Roma il 31 ottobre 1925 è abrogata con l’entrata in vigore della presente Convenzione e cessa di avere effetto per le imposte cui è applicabile la presente Convenzione conformemente al paragrafo 2. Parimenti avverrà per l’Accordo firmato a Roma il 17 settembre 1968 tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione in materia di imposte dirette per le imprese di navigazione aerea.
4. Tuttavia, qualora le disposizioni della Convenzione del 31 ottobre 1925 prevedano un trattamento fiscale più favorevole di quello previsto dagli articoli 11 e 12 della presente Convenzione, dette disposizioni possono essere applicate, su istanza delle persone interessate, fino al 31 dicembre 1992, a condizione che la persona che riceve i redditi di cui trattasi ne sia il beneficiario effettivo ai sensi del numero 9 del Protocollo allegato alla presente Convenzione.