Titolo: Germania
Sezione: Protocollo
PROTOCOLLO Alla convenzione tra la        Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le        doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e        per prevenire le evasioni fiscali. All’atto della firma della Convenzione        conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica        federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di        imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,        i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte        integrante della Convenzione. 
1. Ad articolo 2 Resta intesto che        qualora venisse introdotta nella Repubblica italiana un’imposta sul        patrimonio, la Convenzione si applicherà a tale imposta. 
2. Ad        articoli da 4 a 23 Una società di persone è considerata residente dello        Stato contraente in base all’articolo 4, paragrafo 1, qualora sia stata        costituita in conformità della legislazione di detto Stato od abbia in        tale Stato l’oggetto principale della propria attività. Tuttavia, le        limitazioni al diritto di imposizione dell’altro Stato contraente        contenute negli articoli da 6 a 23 sono applicabili soltanto nella misura        in cui i redditi provenienti da questo Stato o il patrimonio ivi situato        sono assoggettati all’imposta del primo Stato. 
3. Ad articolo 4 Se una        persona fisica è considerata residente dello Stato contraente in base        all’articolo 4 soltanto per una frazione dell’anno ed è considerata        residente dell’altro Stato contraente per il resto dell’anno (cambio di        residenza), l’assoggettamento all’imposta, nei limiti in cui esso dipenda        dal luogo di residenza, termina nel primo Stato alla fine del giorno in        cui è stato effettuato il cambio di domicilio. Nell’altro Stato,        l’assoggettamento all’imposta, nei limiti in cui esso dipenda dal luogo di        residenza, inizia il giorno successivo al cambio di domicilio. 
4. Ad        articoli 6 e 24 Per l’imposizione dei redditi derivanti da beni immobili        tedeschi di cui all’articolo 6, che sono assoggettati ad imposta nella        Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana riprenderà le basi        imponibili utilizzate per l’imposizione tedesca, purché, non ne risulti        un’imposizione minore secondo il diritto italiano. 
5. Ad articolo 7 a)        Ad una stabile organizzazione che consiste in tutto o in parte in un        cantiere di costruzione o di montaggio possono essere attribuiti, per le        sue attività di costruzione o di montaggio nello Stato contraente in cui è        situata, soltanto gli utili derivanti direttamente dalle predette        attività. In particolare, non possono essere ad essa attribuiti, a titolo        di tali attività, gli utili risultanti da una consegna di materiale        effettuata in connessione con le attività in questione o,        indipendentemente da queste, da parte della stabile organizzazione        principale o da un’altra stabile organizzazione dell’impresa o ancora da        parte di una terza persona. b) Nel caso di contratti, in particolare di        contratti di studio, di fornitura, di installazione o di costruzione di        attrezzature di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, o di        opere pubbliche, allorquando l’impresa ha una stabile organizzazione, gli        utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base        dell’ammontare globale del contratto, ma soltanto sulla base della parte        di contratto effettivamente eseguita da tale stabile organizzazione nello        Stato in cui la stessa è situata. Gli utili relativi alla parte del        contratto eseguita nello Stato in cui è situata la sede di direzione        effettiva sono imponibili soltanto in questo Stato. c) Resta inteso che        per quanto concerne il paragrafo 3 dell’articolo, per “spese sostenute per        gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione”, si intendono le spese        direttamente connesse con l’attività propria della stabile organizzazione.        
6. Ad articolo 8 Tale articolo si applica altresì agli utili che        un’impresa di uno Stato contraente ritrae dalla locazione di contenitori        utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di merci. 
7. Ad        articolo 9 Se uno Stato contraente procede ad una rettifica degli utili di        un’impresa in conformità all’articolo 9, l’altro Stato procede ad un        aggiustamento corrispondente agli utili dell’impresa associata di questo        altro Stato nei limiti in cui riconosce che la rettifica rispecchia        condizioni che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti. Tale        aggiustamento corrispondente sarà effettuato soltanto in conformità alle        disposizioni sulla procedura amichevole dell’articolo 26 e alle relative        disposizioni del presente Protocollo. 
8. Ad articoli 10 e 11 In deroga        alle disposizioni degli articoli 10 e 11, i dividendi e gli interessi sono        imponibili nello Stato contraente da cui essi provengono e in conformità        alla legislazione fiscale di tale Stato: a) allorché, essi derivino da        diritti o da crediti comportanti una partecipazione agli utili (ivi        compresi i redditi che uno “stiller Gesellschafter” ritrae dalla sua        partecipazione, i redditi derivanti da un “partiarisches Darlehen” ed i        redditi derivanti da “Gewinnobligationen” ai sensi della legislazione        della Repubblica federale di Germania) e b) a condizione che essi siano        deducibili all’atto della determinazione degli utili del loro debitore.        
9. Ad articoli 10, 11 e 12 La persona che percepisce dividendi,        interessi e canoni è considerata beneficiario effettivo ai sensi degli        articoli 10, 11 e 12 se ad essa spetta il diritto al quale tali pagamenti        si ricollegano e se i redditi che ne ritrae devono essere ad essa        attribuiti in virtù della legislazione fiscale dei due Stati. 
10. Ad        articoli 10, 11, 12 e 22 Per quanto concerne il paragrafo 7 dell’articolo        10, il paragrafo 5 dell’articolo 11, il paragrafo 5 dell’articolo 12 ed il        paragrafo 2 dell’articolo 22, l’ultima frase ivi contenuta non può essere        interpretata nel senso che costituisca una deroga ai principi contenuti        negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione. 
11. Ad articolo 11        Gli interessi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 11 pagati per un        prestito di qualunque natura concesso da un istituto bancario ad un altro        istituto bancario sono esenti da imposta nello Stato contraente da cui gli        interessi provengono. Qualora venissero apportate delle modifiche alla        legislazione interna di uno degli Stati contraenti, le autorità competenti        potranno consultarsi al fine di modificare l’esenzione prevista dalla        disposizione che precede. 
12. Ad articolo 13 Se uno Stato contraente        in occasione della partenza di una persona fisica residente di detto Stato        assoggetta ad imposizione la plusvalenza derivante da una partecipazione        rilevante in una società residente dello stesso Stato, l’altro Stato in        caso di ulteriore cessione di tale partecipazione e purché, sottoponga ad        imposizione l’utile derivante da una tale cessione in conformità al        paragrafo 4, considererà come costo d’acquisto, per la determinazione        dell’utile di cessione, l’ammontare che il primo Stato avrà considerato        come valore teorico della partecipazione al momento della partenza della        persona fisica. Il termine “partecipazione rilevante” designa una        partecipazione al capitale della società di almeno il 25 per cento.        
13. Ad articoli 15 e 24 Nonostante le disposizioni dell’articolo 15,        le remunerazioni che un lavoratore dipendente residente di uno Stato        contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta        nell’altro Stato contraente nell’ambito di un contratto che lo stesso ha        concluso con un professionista del lavoro temporaneo sono imponibili in        quest’altro Stato. Dette remunerazioni, nonostante le disposizioni        dell’articolo 24, sono anche imponibili nello Stato di cui è residente il        lavoratore dipendente. Tale Stato detrae l’imposta dell’altro Stato in        conformità ai principi enunciati ai paragrafi 2a) o 3b) dell’articolo 24.        Conformemente al proprio diritto interno, gli Stati contraenti possono        richiedere all’utilizzatore o al prenditore il pagamento dell’imposta        applicabile a dette remunerazioni o ritenerli responsabili della stessa.        
14. Ad articolo 19 a) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2        dell’articolo 19 si applicano anche alle remunerazioni e pensioni        corrisposte al proprio personale dall'”Ente Nazionale Italiano per il        Turismo (E.N.I.T.)” e dall'”Istituto Nazionale per il Commercio Estero        (I.C.E.)”. Le stesse disposizioni si applicano altresì alle remunerazioni        e pensioni pagate al proprio personale dalla “Deutsche Zentrale fìr        Tourismus” e dalla “Deutsch-Italienische Handelskammer” nella misura in        cui tali remunerazioni e pensioni provengano da fondi pubblici tedeschi ed        a condizione che le stesse siano assoggettate ad imposta nella Repubblica        federale di Germania. b) La disposizione del paragrafo 1, capoverso b),        sottocapoverso i), dell’articolo 19, si applica soltanto ai contratti        conclusi successivamente al 1ø gennaio 1990. c) i) Le disposizioni del        paragrafo 1 dell’articolo 19 si applicano anche alle remunerazioni pagate        alle persone che hanno la nazionalità italiana (ancorché, posseggano anche        la nazionalità tedesca) e che svolgono la propria attività presso        istituzioni culturali italiane o istituti scolastici, nella misura in cui        dette remunerazioni provengano da fondi pubblici italiani ed a condizione        che le stesse siano assoggettate ad imposta nella Repubblica italiana. ii)        Le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 19 si applicano altresì alle        remunerazioni pagate alle persone che hanno la nazionalità tedesca        (ancorché, posseggano anche la nazionalità italiana) e che svolgono la        propria attività, presso istituzioni culturali tedesche o istituti        scolastici, nella misura in cui dette remunerazioni provengano da fondi        pubblici tedeschi ed a condizione che le stesse siano assoggettate ad        imposta nella Repubblica federale di Germania. d) Le autorità competenti        degli Stati contraenti possono estendere le disposizioni dell’articolo ai        dipendenti di altre analoghe organizzazioni. e) Per quanto concerne le        pensioni ed ogni altro assegno, periodico o non, pagati in base alla        legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente a persone che        sono residenti dell’altro Stato contraente e che ne possiedono la        nazionalità. a) se il beneficiario era residente della Repubblica federale        di Germania, l’imposta italiana è prelevata soltanto sull’ammontare che        sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca; b) la base imponibile        dell’imposta tedesca calcolata secondo la legislazione di tale paese non        può eccedere l’ammontare che sarebbe assoggettato all’imposta italiana. Le        autorità competenti regoleranno di comune accordo le modalità di        applicazione di tale limitazione. 
15. Ad articolo 22 Gli assegni        versati da un residente di uno Stato contraente per il mantenimento di un        residente dell’altro Stato contraente, ivi compreso un bambino, sono        imponibili soltanto nel primo Stato. 
16. Ad articolo 24 a) Nel caso in        cui venga introdotta nella Repubblica italiana un’imposta sul patrimonio,        l’imposta tedesca sul patrimonio, prelevata in conformità alle        disposizioni della Convenzione, sarà portata in deduzione dall’imposta        italiana sul patrimonio conformemente alle disposizioni previste al        paragrafo 1 dall’articolo 24. b) Qualora una società residente di uno        Stato contraente destini dei redditi provenienti da fonti situate        nell’altro Stato contraente a distribuzioni di dividendi, l’articolo 24        non comporterà pregiudizio alla percezione di un’imposta compensativa        sugli ammontari distribuiti conformemente alle disposizioni della        legislazione fiscale dell’uno o dell’altro Stato contraente. c)        L’ammontare totale da dedurre da parte di uno Stato contraente in        conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, o paragrafo 3, capoverso b), non        verrà ridotto se l’altro Stato contraente elimina la propria ritenuta alla        fonte sui dividendi al fine di compensare una maggiorazione dell’aliquota        dell’imposta sulle società. d) Per l’applicazione del paragrafo 3,        capoverso a), dell’articolo 24, i redditi di un residente di uno Stato        contraente sono considerati provenienti dall’altro Stato contraente se        essi hanno effettivamente scontato l’imposta prevista in questo altro        Stato contraente conformemente alla presente Convenzione. e) Se una        persona residente di uno degli Stati contraenti percepisce, tra il 1ø        gennaio 1989 e la data in cui la Convenzione sarà applicabile ai sensi        dell’articolo 31, paragrafo 2, redditi di lavoro subordinato di cui        all’articolo 15, paragrafo 2, tali redditi, nonostante le disposizioni        degli articoli 7 e 11 della Convenzione del 31 ottobre 1925, sono        imponibili anche in detto Stato. Questo Stato eviterà una doppia        imposizione deducendo l’imposta riscossa nello Stato in cui il lavoro        viene svolto dall’imposta che lo stesso percepisce sui redditi di cui        trattasi. Mutatis mutandis, si applicano i principi dell’articolo 24,        paragrafi 2 e 3b). 
17. Ad articoli 24 e da 6 a 22 Resta inteso che gli        articoli 24 e da 6 a 22 della presente Convenzione non impediranno alla        Repubblica federale di Germania a) per quanto concerne i nazionali        tedeschi che ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli 2, 3 e 5        della legge dell’8 settembre 1972 relativa all’obbligazione fiscale nelle        relazioni con l’estero, di sottoporre ad imposizione i loro redditi        provenienti dalla Repubblica federale di Germania ed il loro patrimonio        situato in tale Paese in conformità alle disposizioni della legislazione        fiscale tedesca, ciò vale ugualmente per i nazionali tedeschi che, ai        sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione, sono considerati        residenti della Repubblica italiana e che non ricadono nell’ambito di        applicazione degli articoli 2, 3 e 5 della legge dell’8 settembre 1972        relativa all’obbligazione fiscale nelle relazioni con l’estero per il        semplice fatto che hanno ancora un domicilio o la loro dimora abituale        nella Repubblica federale di Germania. Resta inteso a questo proposito che        l’imposta sul reddito prelevata in Italia non costituisce una debole        imposizione ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, cifra 1 della legge dell’8        settembre 1972 relativa all’obbligazione fiscale nelle relazioni con        l’estero. Questa non si applica alle persone che sono assoggettate ad        imposta soltanto per i redditi di fonte italiana. b) di assoggettare ad