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Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Romania

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Titolo: Romania

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 2. Imposte considerate 
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché, le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l’Italia: 1) l’imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l’imposta locale sui redditi ancorché, riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”). b) per quanto concerne la Romania: 1) l’imposta sui redditi derivanti dai salari, dai lavori letterari, artistici, scientifici, dalla collaborazione a pubblicazioni, a spettacoli, dalle perizie o da altre analoghe fonti; 2) l’imposta sui redditi realizzati in Romania da persone fisiche e giuridiche non residenti; 3) l’imposta sui redditi delle società miste costituite con la partecipazione delle organizzazioni economiche rumene e dei loro associati stranieri, nonché, l’imposta sulle rappresentanze delle imprese commerciali e delle organizzazioni economiche straniere; 4) l’imposta sui redditi derivanti dalle attività produttive (da mestieri, libere professioni), nonché, dalle imprese diverse da quelle di Stato; 5) l’imposta sui redditi derivanti dall’affitto di fabbricati e di terreni; 6) l’imposta sui redditi derivanti dalle attività agricole; (qui di seguito indicate quali “imposta rumena”).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

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