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Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Romania

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Titolo: Romania

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 3. Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano, come il contesto richiede, l’Italia o la Romania;
b) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica, incluse le società miste previste dalla legislazione rumena, o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
d) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
e) per “traffico internazionale” s’intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile o di un veicolo ferroviario o stradale da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l’aeromobile o il veicolo ferroviario o stradale siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
f) il termine “nazionali” designa: 1) le persone fisiche che hanno la nazionalità (cetatenia) di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
g) l’espressione “autorità competente” designa: 1) in Italia: il Ministero delle finanze; 2) in Romania: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione .

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