NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Romania

Scarica il pdf

Titolo: Romania

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 6. Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L’espressione “beni immobili” è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonché, da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.

Articoli correlati
7 Marzo 2025
Professione Youtuber: apertura e gestione Partita IVA, tasse e contributi

Con l’avvento della digitalizzazione si è assistito ad una crescita delle...

7 Marzo 2025
Leva operativa: definizione e formula

Cos’è la leva operativa e perché è così rilevante in finanza? L’analisi...

7 Marzo 2025
Anc: magazzino fiscale e Ddl su rateizzazione carichi fiscali, audizione dell’associazione nazionale commercialisti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto