NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Romania

Scarica il pdf

Titolo: Romania

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 18. Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché, gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. I redditi che gli artisti dello spettacolo e gli sportivi residenti di uno Stato contraente realizzano in dipendenza di attività esercitate nell’altro Stato contraente nel quadro di scambi culturali previsti da accordi culturali conclusi tra i due Stati contraenti non sono imponibili in detto altro Stato contraente.
3. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali, di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un’altra persona che non sia l’artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16.

Articoli correlati
20 Dicembre 2024
Start-up e PMI innovative: nuova legge su mercato e concorrenza

Dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è operativa la legge...

20 Dicembre 2024
SRL o SRLS: come funziona e quale scegliere?

In un contesto macroeconomico caratterizzato da incertezza economica, gli aspiranti...

20 Dicembre 2024
Pace contributiva 2024-2025: quali sono le condizioni necessarie?

La pace contributiva permette ai lavoratori privi di anzianità contributiva fino...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto