Titolo: Romania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 18. Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché, gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. I redditi che gli artisti dello spettacolo e gli sportivi residenti di uno Stato contraente realizzano in dipendenza di attività esercitate nell’altro Stato contraente nel quadro di scambi culturali previsti da accordi culturali conclusi tra i due Stati contraenti non sono imponibili in detto altro Stato contraente.
3. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali, di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un’altra persona che non sia l’artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16.