Titolo: Romania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 21. Professori, insegnanti e ricercatori
Le remunerazioni dei professori e degli altri membri del personale insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell’altro Stato contraente per insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non eccedente i due anni, in una università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.