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Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Romania

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Titolo: Romania

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 21. Professori, insegnanti e ricercatori
Le remunerazioni dei professori e degli altri membri del personale insegnante, residenti di uno Stato contraente, i quali soggiornano temporaneamente nell’altro Stato contraente per insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non eccedente i due anni, in una università o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

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