Titolo: Romania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 22. Studenti e apprendisti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fondi situate fuori di detto altro Stato.
2. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente che svolge non a tempo pieno o in modo occasionale nell’altro Stato contraente per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato in rapporto al conseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1, non sono imponibili in detto altro Stato.