Titolo: Romania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 24. Patrimonio
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, è imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di un’impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l’esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
3. Le navi, gli aeromobili e i veicoli ferroviari o stradali utilizzati nel traffico internazionale, nonché, i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.