Titolo: Romania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 25. Metodo per evitare la doppia imposizione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Romania, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Romania, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Se un residente della Romania possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia, la Romania nel calcolare la proprie imposte specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione stabiliscano diversamente. In tal caso l’imposta pagata in Italia sarà dedotta dalla imposta dovuta in Romania in conformità delle proprie leggi fiscali. La somma così dedotta non può, tuttavia, superare la quota di imposta rumena attribuibile ai detti elementi di reddito. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo gli utili che le imprese statali rumene versano al bilancio dello Stato si considerano quali imposte dovute alla Romania.