Titolo: Romania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 31. Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi realizzati durante i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1ø gennaio dell’anno solare nel quale la presente Convenzione entra in vigore .