Titolo: Romania
Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni
Art. 32. Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima di 5 anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l’ultima volta: a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell’anno della denuncia; b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Bucarest il 14 gennaio 1977 in due esemplari in lingua italiana ed in lingua rumena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.