Titolo: Romania
Sezione: Protocollo
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso:
a) che, per quanto concerne l’articolo 2, se un’imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia e in Romania, la Convenzione si applicherà a detta imposta. In tal caso per la eliminazione della doppia imposizione si applicheranno le disposizioni contenute nell’articolo 25;
b) che, tra i redditi di cui all’articolo 23, sono compresi i redditi derivanti dalle attività di controllo qualitativo e quantitativo delle merci, di assistenza tecnica e di addestramento professionale dei dipendenti, nonché, i redditi derivanti dall’esecuzione di perizie o quelli derivanti dalla prestazione di altri servizi non espressamente trattati nella Convenzione;
c) che, in relazione al paragrafo 1 dell’articolo 27, all’espressione “indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale” si attribuisce il significato secondo cui la attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne una applicazione non conforme alla Convenzione delle imposte italiane;
d) che, la disposizione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 30 non esclude l’interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l’applicazione delle riduzioni d’imposta cui dà diritto la Convenzione;
e) che, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 31, le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 8 si applicheranno con riferimento ai redditi realizzati nei periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1ø gennaio 1969;
f) che l’espressione “suddivisione politica o amministrativa” usata nel testo della Convenzione, allorché, si riferisce alla Romania, va intesa come “suddivisione amministrativo territoriale”.
Fatto a Bucarest il 14 gennaio 1977 in due esemplari in lingua italiana ed in lingua rumena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977 (Gazz. Uff. n. 63 del 5 marzo 1979). Il giorno 6 febbraio 1979, a Roma, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 ottobre 1978, n. 680, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 312 dell’8 novembre 1978, ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977. In conformità dell’art. 31, [2], la convenzione è entrata in vigore il 6 febbraio 1979.